SIAE e Soundreef: sono un'alternativa? Quando pagare una, l'altra o entrambe
Ogni giorno in Italia migliaia di locali, organizzatori di eventi e promoter si trovano a dover rispondere a una domanda apparentemente semplice: ho bisogno della licenza SIAE, di quella Soundreef, o di entrambe? La risposta dipende da variabili che il mercato, ancora in fase di adattamento, non ha reso sufficientemente chiare. Questo articolo chiarisce il quadro normativo, i casi pratici e i rischi di un sistema che genera ogni anno milioni di euro di diritti non distribuiti.
— PRIMA DI TUTTO: DI QUALE TIPO DI MUSICA STIAMO PARLANDO
Questo articolo si concentra esclusivamente sul diritto d'autore applicato alla musica dal vivo, ovvero quella eseguita in tempo reale da musicisti su un palco, senza l'utilizzo di supporti registrati riprodotti attraverso PC, tablet, riproduttori digitali o qualsiasi altro dispositivo elettronico.
Quando entra in scena la musica riprodotta — DJ set, basi, filodiffusione, karaoke — il quadro si amplia necessariamente ai diritti connessi, che coinvolgono altre collecting society e seguono regole diverse. Di questo abbiamo trattato in un articolo dedicato
— IL MONOPOLIO CENTENARIO E LA SVOLTA EUROPEA
Per oltre un secolo, in Italia la gestione collettiva del diritto d'autore musicale è stata appannaggio esclusivo di un unico soggetto: la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, fondata nel 1882. Chiunque volesse utilizzare musica protetta in pubblico — che si trattasse di un concerto, una festa privata o un evento commerciale — doveva necessariamente rivolgersi a lei.
Questo monopolio de facto è rimasto intatto fino all'intervento del legislatore europeo. Con la Direttiva 2014/26/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. 35/2017, noto come Direttiva Barnier), l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri di aprire il mercato della gestione collettiva dei diritti, garantendo agli autori la libertà di scegliere il proprio organismo di riferimento e agli utilizzatori la possibilità di licenziare repertori da soggetti diversi.
In Italia questo ha significato l'ingresso ufficiale di Soundreef nel mercato domestico. Inizialmente operativa attraverso LEA — Licenze per l'Entertainment e l'Arte, la società ha poi acquisito la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come collecting society indipendente, raccogliendo l'adesione di migliaia di autori e compositori che hanno scelto di affidarle la gestione dei propri diritti.
— SIAE O SOUNDREEF: NON SONO LA STESSA COSA, MA NEMMENO OPPOSTI
Un equivoco frequente è trattare SIAE e Soundreef come alternative intercambiabili, tra le quali scegliere quella più conveniente. In realtà la distinzione è più sottile e riguarda il repertorio gestito.
SIAE gestisce i diritti degli autori iscritti a SIAE. Soundreef gestisce i diritti degli autori iscritti a Soundreef. Quando un evento prevede l'esecuzione di brani appartenenti a repertori gestiti da entrambe, entrambe le licenze sono necessarie.
La chiave, per chi organizza un concerto di musica dal vivo, sta quindi nella scaletta (bordero’).
— L’IMPORTANZA DELLA SCALETTA: IL NODO CHE NESSUNO RISOLVE
Se un evento prevede esclusivamente brani il cui diritto d'autore è gestito da SIAE, è sufficiente la licenza SIAE. Se prevede esclusivamente brani gestiti da Soundreef, è sufficiente la licenza Soundreef. Se la scaletta mescola i due repertori — come accade nella grande maggioranza dei concerti — entrambe le licenze sono obbligatorie.
Questo pone un problema pratico di difficile soluzione: il titolare della licenza, che sia il gestore del locale o l'organizzatore dell'evento, è nella quasi totalità dei casi incapace di verificare in autonomia a quale collecting appartiene ciascun brano eseguito. Deve fidarsi del direttore di esecuzione, ovvero di chi compila il borderò — il documento che certifica quali brani sono stati eseguiti e da chi sono stati composti.
Il problema è che spesso nemmeno il direttore di esecuzione conosce con precisione l'appartenenza di ciascun brano. Il borderò viene compilato a posteriori, talvolta sommariamente, e le informazioni trasmesse alle collecting sono incomplete o errate.
Il risultato è un sistema in cui la corretta attribuzione dei diritti dipende da una catena di conoscenze che si interrompe quasi sempre prima di arrivare a destinazione.
— I DISAGI CONCRETI DI UN MERCATO NON ANCORA STRUTTURATO
L'apertura del mercato ha creato più opzioni, ma non ha ancora prodotto gli strumenti necessari per gestirle. Ecco i casi più frequenti di criticità che si verificano oggi in Italia.
Locali che pagano una sola licenza e rischiano sanzioni. Molti gestori di locali con musica dal vivo richiedono la sola licenza SIAE ritenendo di essere in regola. Se tra i brani eseguiti compaiono opere gestite da Soundreef, la copertura è parziale. L'assenza di licenza per una parte del repertorio espone al rischio di sanzioni amministrative.
Organizzatori bloccati dall'AGCOM. Chi organizza eventi con musica e non dispone delle licenze corrette può ricevere diffide e provvedimenti da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Casi documentati riguardano organizzatori convinti di avere tutti i permessi in regola — avendo pagato la licenza SIAE — che si sono trovati a dover interrompere la propria attività perché parte del repertorio utilizzato era gestita da Soundreef.
Editori che condizionano la scelta della collecting. In alcuni casi documentati, editori musicali hanno fatto pressione su artisti affinché cambiassero collecting society. Non per ragioni artistiche, ma per garantire il flusso dei compensi: se l'utilizzatore ha licenza solo SIAE, i diritti degli autori iscritti a Soundreef non vengono liquidati. La soluzione proposta — cambiare collecting — non migliora il sistema, lo aggira. E spesso l'artista non è nemmeno consapevole del meccanismo che lo spinge a quella scelta.
Diritti connessi non riconosciuti per il repertorio Soundreef. Quando un organizzatore utilizza musica registrata — anche solo come sottofondo — entra in gioco il diritto connesso sul fonogramma, distinto dal diritto d'autore. Le collecting di riferimento per i diritti connessi in Italia sono SCF, Nuovo IMAIE, Itsright ed Evolution. SCF e Nuovo IMAIE hanno accordi di reciprocità consolidati con SIAE, ma non con Soundreef. Questo significa che un organizzatore che volesse utilizzare esclusivamente musica il cui master è tutelato da Soundreef sarebbe comunque obbligato a stipulare licenze separate con SCF, Nuovo IMAIE, Itsright ed Evolution. La semplificazione che il mercato prometteva non si è ancora materializzata.
— MILIONI DI EURO CHE NON ARRIVANO A DESTINAZIONE
La frammentazione del sistema non è solo un problema burocratico. Ha conseguenze economiche dirette e misurabili.
Ogni anno in Italia una quota significativa dei compensi per diritto d'autore e diritti connessi rimane non distribuita. Non perché le collecting non incassino — incassano — ma perché manca un tracciamento preciso, certificato e interoperabile degli utilizzi musicali. Quando un brano viene eseguito in un locale e il borderò è incompleto, errato o assente, quei diritti entrano in un limbo contabile dal quale difficilmente escono verso il legittimo avente diritto.
La somma aggregata di queste mancate distribuzioni, su scala nazionale e su base annua, si misura in milioni di euro. Denaro che appartiene ad autori, compositori, produttori e interpreti, e che invece rimane sospeso in un sistema che non ha ancora gli strumenti per tracciarlo correttamente.
— LA MISSIONE DI SOUNDRIGHTS: UN UNICO PUNTO DI ACCESSO, DISTRIBUZIONE ANALITICA
SoundRights nasce per rispondere strutturalmente a questa frammentazione.
La piattaforma consente a locali, organizzatori e promoter di richiedere in un unico posto le licenze necessarie a tutte le collecting society coinvolte — SIAE, Soundreef, SCF, Nuovo IMAIE, Itsright, Evolution — in funzione del tipo di evento e del repertorio utilizzato.
Ma il contributo più rilevante è sul fronte della distribuzione: attraverso l'analisi precisa degli utilizzi musicali nei concerti, nei DJ set e nella musica d'ambiente, SoundRights produce i dati necessari perché ogni avente diritto — autore, compositore, produttore, interprete — riceva la propria quota in modo analitico e verificabile, indipendentemente dalla collecting a cui è iscritto.
Non una semplificazione che aggira il problema. Uno strumento che lo risolve alla radice.
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