IL NODO CHE TUTTI TRASCURANO: IL REGISTRO TUTELA SOLO AUTORI, PRODUTTORI E ARTISTI CHE SONO IDENTIFICABILI
Qui arriviamo al punto che ci riguarda direttamente, e che raramente viene discusso con la chiarezza che merita.
Un registro europeo delle opere è uno strumento potente. Ma il suo funzionamento dipende da un presupposto: che le opere siano già correttamente catalogate, associate ai propri titolari e tracciabili attraverso i sistemi esistenti.
E oggi, in Italia, questo non è scontato.
Se sei un autore o compositore e non hai depositato le tue composizioni presso SIAE o Soundreef, le tue opere non risultano in nessun archivio collegabile al futuro registro europeo. Nessuna riserva TDM è esercitabile su qualcosa che il sistema non sa che esiste.
Se sei un produttore fonografico e non hai registrato il tuo fonogramma presso SCF, Itsright o Evolution, il tuo master non è tracciabile come unità economica autonoma. I compensi per l'utilizzo di quella registrazione non possono arrivare a destinazione.
Se sei un artista interprete o esecutore e non sei iscritto a Nuovo IMAIE o Itsright, le tue performance non sono dichiarate nel sistema. I tuoi diritti connessi sugli utilizzi secondari — radio, streaming, diffusione pubblica — non sono esigibili, perché nessuno sa che sei stato tu a suonare o cantare su quella traccia.
La frammentazione del sistema italiano delle collecting — SIAE e Soundreef per il diritto d'autore, SCF, Itsright ed Evolution per i diritti fonografici, Nuovo IMAIE, Itsright e RASI per i diritti AIE — non è un ostacolo burocratico da sopportare. È l'architettura su cui si baserà qualsiasi meccanismo di tutela futuro, europeo o internazionale.