Baglioni passa a Soundreef: cosa cambia davvero per chi utilizza musica

LA RISPOSTA BREVE: CAMBIA CHI RACCOGLIE, NON QUANTO DEVI PAGARE

Il 27 agosto 2026 Soundreef e Claudio Baglioni hanno annunciato l'affidamento della raccolta e gestione dei diritti d'autore dell'artista a Soundreef, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 (Fonte: ANSA, 27 agosto 2026).

Se ti stai chiedendo chi sia Soundreef: è una delle collecting che operano in Italia nella gestione dei diritti d'autore, insieme a SIAE.

La notizia ha fatto il giro delle testate nazionali. Ma per chi la musica la utilizza — organizzatori di eventi, gestori di locali, promoter, amministrazioni comunali — la domanda concreta è un'altra:

Cosa cambia per me? Devo pagare una collecting in più? Un'altra licenza? E come faccio a sapere quando servono più licenze?

La risposta breve è rassicurante: non cambia quanto paghi, cambia a chi arrivano i soldi. Le tariffe sono legate all'evento — tipologia, capienza, durata — non al numero di soggetti che raccolgono. Quello che cambia è la mappa di chi rappresenta cosa.

Su questo Soundreef è esplicita: eseguendo repertorio misto "non vi è alcun costo aggiuntivo per l'organizzatore", mentre con repertorio interamente Soundreef si registra un risparmio che varia dal 20 al 50% secondo la tipologia di evento (Fonte: Soundreef Help Center).

E quella mappa, oggi, non è facile da leggere. Vediamo perché, e cosa si può fare.

COME FUNZIONA: DENTRO UNA CANZONE CONVIVONO PIÙ DIRITTI

Prendiamo un brano che conosciamo tutti: "Questo piccolo grande amore".

Una canzone. Ma dentro quella canzone convivono livelli di diritti diversi, con titolari diversi.

Chi ha scritto il testo. In questo caso Claudio Baglioni.

Chi ha composto la musica. Baglioni insieme ad Antonio Coggio (i creatori di un'opera e il relativo ISWC sono verificabili nel registro pubblico ISWCNet di CISAC).

Chi si occupa del publishing. Il publishing dell'opera è gestito in comproprietà tra Universal Music Publishing e Curci (Fonte: Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2024).

Chi detiene il master. Sony Music, che ha ereditato i master storici da RCA Italiana e CBS e nel 2024 ha acquisito anche il catalogo dal 2004 in avanti (Fonte: Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2024).

Gli artisti interpreti ed esecutori. Chi ha suonato e cantato su quella registrazione: l'artista principale, i musicisti di sessione, i coristi.

I produttori fonografici. Chi ha finanziato e realizzato l'incisione.

E sempre più spesso questi soggetti non fanno capo tutti alla stessa persona, né allo stesso ente di gestione.

Una precisazione che quasi nessuno fa: OGC ed EGI non sono la stessa cosa

Nel linguaggio corrente si parla di "collecting", ed è corretto come termine ombrello — lo usa anche SIAE nella propria comunicazione istituzionale. Ma sotto quel termine convivono due figure giuridiche distinte, entrambe introdotte in Italia dal D.Lgs. 35/2017, che ha recepito la Direttiva 2014/26/UE nota come Direttiva Barnier.

Gli organismi di gestione collettiva (OGC) sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti e non perseguono fini di lucro. SIAE rientra in questa categoria.

Le entità di gestione indipendenti (EGI) non sono controllate dai titolari dei diritti e operano con finalità di lucro. In questa categoria rientra Soundreef, gruppo che fa capo alla holding italiana Soundreef S.p.A., con sede a Milano, e che opera attraverso più entità di gestione indipendenti: sul territorio italiano le licenze fanno capo a Soundreef International Ltd (Fonti: Soundreef, Termini e condizioni; SIAE — SIAE e Soundreef).

Per chi utilizza musica il punto pratico è lo stesso: entrambe le figure sono legittimate a rilasciare licenze, e occorre sapere a quale repertorio appartiene ciò che si intende utilizzare.

COSA CAMBIA: OGNI QUOTA VIAGGIA PER CONTO PROPRIO

Qui arriviamo al meccanismo, ed è documentato dalla stessa Soundreef nella propria base di conoscenza.

Il trasferimento del repertorio non è automatico. È l'autore a dover depositare i brani nel nuovo account, ricostruendo titoli, quote e coautori (Fonte: Soundreef Support Center).

Ogni avente diritto deposita presso la propria collecting. Come specifica la documentazione, "il deposito in Soundreef non notifica automaticamente le altre collecting, e viceversa. Ognuno deve gestire il proprio deposito presso la società di gestione cui è iscritto" (Fonte: Soundreef Support Center).

Gli schemi di riparto devono coincidere in tutte le collecting coinvolte, per evitare conflitti in fase di ripartizione (Fonte: Soundreef Support Center).

Questo non è una scelta organizzativa dei singoli operatori: discende dall'architettura del sistema post-2017. Già nel 2018 veniva riconosciuto che "ciascun ente di intermediazione dei diritti d'autore amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d'autore a esso affidato in gestione dal titolare dei diritti, con esclusione dell'applicazione di qualsivoglia regola sulla comunione dei diritti" (Fonte: documentazione ACEP — Associazione Compositori Editori Produttori).

Tradotto: non esiste una regola che consenta a una collecting di gestire anche le quote altrui. Ogni quota viaggia per conto proprio.

COSA SIGNIFICA DAVVERO: IL PROBLEMA NON È LA PLURALITÀ, È LA FRAMMENTAZIONE

E allora cosa succede quando quella canzone viene utilizzata? Per esempio, quando viene suonata durante un evento.

Come fai a sapere chi sono tutti i soggetti coinvolti? Quali diritti devi pagare? Chi li rappresenta? A chi vanno comunicati i dati?

E soprattutto: chi deve mettere insieme tutti questi pezzi?

Fino a oggi, per chi utilizza musica, reperire queste informazioni è stato spesso molto difficile. Non esiste un unico posto dove trovare in modo semplice e aggiornato chi tutela cosa, quali diritti sono coinvolti e attraverso quale soggetto vanno gestiti.

Ed è qui che sta la parte davvero interessante.

Il problema non è che esistano più collecting. La concorrenza, come sempre, è positiva: ha portato più trasparenza nei report, più digitalizzazione nelle procedure, più potere contrattuale per chi crea. Un autore che oggi può scegliere a chi affidare la gestione dei propri diritti ha strumenti che quindici anni fa non aveva.

Il problema è che il mercato musicale è diventato molto più complesso, mentre la sua infrastruttura è ancora costruita per compartimenti che troppo spesso non comunicano tra loro.

Una canzone, oggi, è un insieme di dati, diritti, persone, utilizzi e valori che devono poter dialogare.

E va detto con chiarezza: non è colpa di nessuno.

Non dell'artista, che esercita una libertà di scelta che il D.Lgs. 35/2017 riconosce a ogni titolare di diritti. Non delle collecting, che svolgono un lavoro necessario e tecnicamente sofisticato dentro un perimetro normativo che non hanno scritto. Non di chi organizza eventi, che fa un altro mestiere e non ha alcun motivo per conoscere gli schemi di riparto di un'opera del 1972.

È il costo operativo di un mercato che si è aperto alla concorrenza senza che l'infrastruttura tecnica evolvesse alla stessa velocità.

OPPORTUNITÀ E RISCHI: COSA COMPORTA IN PRATICA

Il rischio è che la mappa diventi illeggibile. Ogni passaggio di un autore rilevante da una collecting a un'altra modifica il quadro dei soggetti coinvolti per una scaletta qualsiasi. Un evento con venti brani in programma può facilmente riguardare più soggetti contemporaneamente, senza che chi lo organizza ne abbia consapevolezza. E dove manca la consapevolezza, aumenta la probabilità di dichiarazioni incomplete — che significa compensi che non raggiungono chi ne ha diritto.

C'è poi un rischio meno visibile: la mancata coincidenza degli schemi di riparto. Se lo stesso brano risulta depositato con quote diverse presso due soggetti, la ripartizione può bloccarsi in attesa di chiarimento. Non per malafede di nessuno: perché i due sistemi non trovano corrispondenza.

L'opportunità è che si tratta di un problema tecnico. E i problemi tecnici si risolvono.

Nulla, nell'architettura normativa, impedisce che le informazioni su chi tutela cosa siano raccolte, aggiornate e rese consultabili in un unico punto di accesso. Non serve cambiare la legge. Serve costruire il livello che oggi manca.

IL PASSAGGIO CHE QUASI NESSUNO CONOSCE

C'è un adempimento pratico che decide se il "nessun costo aggiuntivo" resta tale, e raramente viene spiegato.

Quando l'evento prevede repertorio misto, l'organizzatore deve ottenere entrambe le licenze. Ma non basta: una volta ottenuta la licenza Soundreef, deve inviarne copia alla SIAE di riferimento almeno due giorni lavorativi prima dell'evento. È quell'invio ad attivare la procedura del pro-quota, che garantisce il corretto licenziamento senza oneri ulteriori (Fonte: Soundreef Support Center).

Chi salta il passaggio, o lo fa fuori tempo massimo, perde il beneficio.

C'è poi un secondo aspetto che riguarda direttamente il caso da cui siamo partiti. Sempre secondo Soundreef, la licenza può servire anche quando si prevede di eseguire solo repertorio SIAE, perché "non è mai possibile sapere con certezza, prima dell'evento, quali brani verranno eseguiti": un artista può includere una cover, oppure un brano con coautori o editori iscritti a un'altra collecting.

Tradotto: dal 2027, in una serata qualsiasi, basterà che qualcuno attacchi una cover di un brano di quel repertorio.

LA NOSTRA VISIONE: UN INTERLOCUTORE UNICO, NON UNA COLLECTING UNICA

Qui va fatta una distinzione che riteniamo decisiva.

La soluzione non è scegliere un interlocutore unico nel senso di una sola collecting, convinti che così tutto diventi più semplice. Non funziona così — e non funzionerebbe comunque, perché un brano coinvolge sempre più spesso soggetti e collecting diverse. Concentrare i mandati non elimina la molteplicità dei titolari: la sposta soltanto.

La soluzione è fare in modo che chi utilizza la musica non debba più occuparsi di questa complessità.

Un interlocutore unico che, grazie alla tecnologia, sia capace di collegare i diversi soggetti, i diversi diritti e i diversi dati — indipendentemente da chi li rappresenta.

Perché la pluralità non è il problema. La frammentazione lo è.

È esattamente lo spazio in cui SOUNDRIGHTS sta lavorando: costruire l'infrastruttura che permette alla musica di essere riconosciuta e remunerata, con gli occhi di chi la musica la utilizza, nel pieno rispetto di chi la crea.

Il diritto d'autore è uno strumento di civiltà: protegge chi crea, remunera chi investe, sostiene un'intera filiera produttiva. Meriterebbe di essere accessibile a tutti, non solo a chi può permettersi un consulente legale.

Fare la cosa giusta dovrebbe essere semplice. Per tutti.

DOMANDE FREQUENTI

Baglioni passa a Soundreef: devo pagare di più per il mio evento?

No. Le tariffe per le licenze musicali sono determinate dalle caratteristiche dell'evento — tipologia, capienza, durata, presenza di biglietteria — non dal numero di soggetti che raccolgono i compensi. Cambia la destinazione dei proventi, non l'importo dovuto.

Devo richiedere una licenza in più?

Dipende dalla scaletta. Se include brani i cui aventi diritto fanno capo a collecting diverse, vanno considerati tutti i soggetti coinvolti. Vanno inoltre sempre considerati separatamente i diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti interpreti, che fanno capo ad altri soggetti ancora.

Come faccio a sapere quali licenze servono per il mio evento?

Oggi non esiste un registro pubblico unico e aggiornato che indichi chi tutela cosa. È questa la difficoltà principale, e il motivo per cui esistono servizi che centralizzano la verifica e la richiesta.

Cosa succede a un brano quando un coautore cambia collecting?

L'opera resta la stessa e le quote di titolarità non cambiano. Cambia il soggetto che raccoglie e distribuisce la quota di quel singolo avente diritto. Ogni titolare deposita il brano presso la propria collecting, indicando lo stesso schema di riparto.

Qual è la differenza tra OGC ed EGI?

Gli organismi di gestione collettiva (OGC) sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti e non perseguono fini di lucro. Le entità di gestione indipendenti (EGI) non sono controllate dai titolari e operano con finalità di lucro. Entrambe le figure, introdotte dal D.Lgs. 35/2017, sono legittimate a intermediare diritti d'autore e vengono comunemente indicate come "collecting".

È legittimo che un autore lasci SIAE per un'altra collecting?

Sì. Il D.Lgs. 35/2017, che ha recepito in Italia la Direttiva 2014/26/UE, riconosce a ogni titolare di diritti la libertà di scegliere a chi affidare il proprio mandato.

Cosa sono i diritti connessi e perché sono separati da quelli d'autore?

I diritti d'autore riguardano la composizione — testo e musica. I diritti connessi riguardano la registrazione: quelli del produttore fonografico, che ha finanziato l'incisione, e quelli degli artisti interpreti ed esecutori, che l'hanno suonata o cantata. Sono categorie giuridicamente distinte, gestite da soggetti diversi.

Hai dubbi su quali licenze servono per il tuo evento? È quello di cui ci occupiamo ogni giorno.

👉 soundrights.it

Avanti
Avanti

Registro europeo delle opere e AI: perché autori, produttori e artisti devono agire adesso